Statuto dell'Associazione
Centro Culturale di Ricerca
Costituzione e Scopi
Art. 1
È costituita una libera Associazione di Promozione Sociale denominata:
"La PIRAMIDE di LUCE" - Centro Culturale di Ricerca -
C.P.165 , 36016 Thiene (Vicenza)
Art. 2
L'Associazione può svolgere attività nel settore del benessere fisico, mentale e spirituale, senza finalità di lucro e senza distinzione di religione, politica, razza o altro, aderendo - pur mantenendo sempre la più completa indipendenza - ad Enti o Organizzazioni pubbliche e private atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità.
Art. 3
La missione dell’Associazione è la ricerca senza pregiudizi delle potenzialità dell'Uomo,educandolo alla conoscenza della sua natura spirituale. Sono suoi compiti:
1) Supportare la ricerca nel campo della medicina energetica;
2) Far riconoscere la tutela alla salute sia fisica, che mentale, che spirituale dell’individuo da parte dello Stato;
3) Sensibilizzare i cittadini verso i diritti che hanno come pazienti;
4) Approfondire le capacità di rilassamento della persona per superare disturbi psicosomatici senza l'uso di farmaci;
5) Promuovere e coordinare studi e metodi relativi alle potenzialità mentali e spiritualidell’individuo;
6) Nell’ambito delle Scienze Fisiche, supportare la realizzazione di strumentazioni e strutture per il miglioramento della qualità spirituale dell’Uomo;
7) Pubblicare e/o supportare la pubblicazione di libri, riviste ed altro materiale informativo utili alla diffusione degli scopi dell'Associazione;
8) Organizzare convegni, seminari, mostre e qualsiasi altro strumento informativo ed informatico;
9) Proteggere e valorizzare l’ambiente e la natura spirituale del mondo;
10) Prestare servizi o fare accordi con altri circoli, associazioni, fondazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie, esercitare le diverse attività in diversi luoghi o trasferire la propria sede in Italia o all'estero;
11) Porre in essere attività di natura commerciale in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali;
12) Devolvere parte dei contributi versati dai soci per l'attività istituzionale dell'Associazione, o i proventi derivanti dalle attività di natura commerciale di cui al punto 11), dedotte le spese, ad enti che perseguano le stesse finalità elencate nel presente articolo.
Art. 4
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) le Sedi Periferiche.
I Soci dell’Associazione
Art. 5
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, per loro scelta personale o di gruppo, sono interessate all'attività dell'Associazione stessa.
L'iscrizione è effettuata in seguito ad un’esplicita richiesta.
Il numero dei soci è illimitato.
All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche d’ambo i sessi che abbianocompiuto il diciottesimo anno di età.
Per i soci d’età inferiore sarà richiesto il consenso di chi esercita la Patria Potestà.
Art. 6
Sono automaticamente soci iscritti, salvo il diritto di revoca nei casi previsti dal successivo Art. 7, coloro che hanno tutti i seguenti requisiti:
a) credono nell’esistenza ed evoluzione della propria Anima,
b) hanno contribuito con qualsiasi ammontare alle casse dell’Associazione,
c) si riconoscono nel presente statuto e intendono collaborare attivamente allarealizzazione dei Progetti stabiliti dall’Assemblea dei soci,
d) sono in possesso di un indirizzo e-mail anche non personale.
Art. 7
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, con i regolamenti interni o con le deliberazioni prese dagli organi sociali, il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ha la possibilità di non accettare o revocare tale iscrizione.
In questo caso la persona interessata potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione.
Art. 8
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazionestessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Con l’iscrizione, i soci eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.
L'assemblea dei Soci
Art. 9
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.
L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di venti giorni prima di quello fissato per l’incontro, si riunisce in una località da indicarsi nell'avviso di convocazione, inoltrato ad ogni socio via e-mail o con mezzi che ne diano la prova.
L'assemblea ordinaria sarà convocata entro il primo semestre di ogni anno e:
a) approva il programma di attività per l'anno sociale;
b) elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
c) approva il bilancio o rendiconto economico;
d) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'Art. 23 del presente statuto;
e) delibera su argomenti richiesti da almeno cinque soci;
f) può nominare un revisore dei conti.
L'assemblea straordinaria è convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario;
b) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata – con e-mail o con mezzi che nediano la prova - almeno un decimo dei soci.
L'assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 10
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci come definiti dall’Art. 6. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne fa richiesta almeno un terzo dei presenti.
Art. 11
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.
Art. 12
L'assemblea al suo primo incontro elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.
Art. 13
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano del consiglio in carica.
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Il Consiglio Direttivo
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto di un minimo di cinque
consiglieri, incluso il Presidente, come sarà determinato dall'assemblea stessa.
Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina sono effettuate nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o di morte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta motivata la metà dei consiglieri.
In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche tramite tele o audio conferenza.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è investito d’ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'Art. 3;
d) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci;
e) nomina e revoca dirigenti ed impiegati, ed emana ogni provvedimento
riguardante il personale ed i collaboratori;
f) conferisce e revoca procedure;
g) apre conti correnti bancari.
Art. 17
Al Presidente è conferita la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.
Art. 18
L'assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Spetta al Presidente l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio. In caso d’assenza o impedimento del Presidente, questo sarà sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'Associazione - dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano in carica del consiglio.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della metà dei suoi membri.
Le riunioni del consiglio sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Le sue decisioni sono valide quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
Patrimonio Sociale
Art. 20
Le somme versate nelle casse dell’Associazione dall’aspirante socio o socio effettivo non sono né rimborsabili né trasmissibili a terzi.
Art. 21
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
a) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) contributi volontari, dalle erogazioni, dalle liberalità o lasciti diversi;
c) proventi derivanti dalle attività di natura commerciale di cui all'Art. 3/11;
d) fondi di riserva.
Bilancio e Rendiconto Economico
Art.22
Il bilancio o rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dallo 01 gennaio al 31 dicembre d’ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 30 giugno dell’anno seguente.
Art. 23
Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti tra i soci neppure in modo indiretto. L'eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva e per iniziative di carattere culturale o spirituale, per nuove strutture o per l’ammodernamento d’attrezzature.
Revisore dei Conti
Art. 24
L'assemblea generale può nominare un revisore dei conti.
Il revisore dei conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea generale.
Clausola Compromissoria
Art. 25
Per qualsiasi controversia, i soci s’impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria.
Per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto di due membri nominati dalle parti più un terzo di comune accordo.
Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’Associazione
Art. 26
I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per deliberare sulle modifiche da apportare ad altre parti dello statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è necessaria la presenza di almeno il cinquanta dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti in prima convocazione, e della maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Art. 27
In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'Art. 26 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi del presente statuto.
Il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad altro ente od Associazione che per statuto persegui le medesime finalità, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 della Legge 23/12/96 m. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizione Finale
Art. 28
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge ed in mancanza decide l'assemblea con la maggioranza prevista dall'Art. 26 del presente statuto.